Assicurazione R.C. Professionale Unipol N. 65/81214027

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Il decreto reiettivo dell’istanza del fallimento e quello confermativo del rigetto non formano il giudicato.

Tanto il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento, quanto quello confermativo del rigetto in sede di reclamo ex art. 22 L. fall, non sono idonei al giudicato e quindi non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost, proprio perché provvedimenti non definitivi, in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile e priva di natura decisoria su diritti soggettivi, in quanto non incidono su un diritto del debitore. Così ha stabilito la Cassazione Civile, sez. I, con l’ordinanza del 27 ottobre 2023, n. 29831

 

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