Nel giudizio di opposizione al D.I il giudice può sindacare sia la nullità sia la annullabilità della deliberazione assembleare.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia la annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 1137 comma 2 c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Così ha stabilito la Cassazione civile, sezione II, con l’ordinanza n. 29175 del 20/10/2023.