Il licenziamento per “ragioni organizzative” è nullo
È nullo perché ritorsivo il licenziamento formalmente imputato a ragioni organizzative pacificamente insussistenti (pretesa crisi), ma in realtà dovuto alla dimostrata decisione aziendale di escludere una dipendente scomoda al gestore. Così ha stabilito il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, con sentenza n. 531 del 13/09/2023.