Il recesso datoriale per compimento del termine contrattuale non configura un licenziamento orale
Non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile. Così ha stabilito la Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 27 giugno 2023, n. 18254.