I beni presenti nel fondo patrimoniale e i loro frutti si salvano dal fallimento
L’art. 46, n. 3 L.F. prevede espressamente che non sono compresi nel fallimento i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c. Dunque, in presenza di un atto opponibile al fallimento perché anteriormente trascritto il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 25 n. 2 L.F. l’acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale, che rappresentano un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano di norma i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa. E ciò tanto più quando il provvedimento incida anche sul diritto del coniuge disponente non fallito, incompatibile con l’acquisizione. Così ha stabilito la Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18164