Azione revocatoria ordinaria e litisconsorzio necessario dei soci della società cancellata
In caso di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., dalla quale origina un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, avverso un atto dispositivo (nella fattispecie, costituzione di un trust) posto in essere dalla società poi cancellata, deve essere esercitata nel contraddittorio necessario dei soci della società cancellata. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza del 6 marzo 2023, n. 6598.