E’reato ridurre autonomamente il mantenimento ai figli
La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza n. 43032 dell’11.11.2022 ha precisato che, quando con sentenza di separazione personale o di divorzio, il giudice pone a carico di uno dei coniugi l’obbligo di versare una somma per l’altro coniuge e figli minori, il soggetto obbligato commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 bis c.p. ,se riduce di propria iniziativa l’importo e corrisponde quindi solo una parte del quantum dovuto, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.