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Sono ripetibili le attribuzioni di un coniuge successive alla separazione

La Corte di Cassazione civile, con ordinanza del 21 febbraio 2023, n. 5385 ha statuito, confermando il precedente orientamento, che non sono ripetibili le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell’altro in costanza della vita matrimoniale, in quanto – in assenza di prova contraria – si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune. Sono invece ripetibili le attribuzioni successive alla separazione posto che in tal caso è certamente cessato il progetto familiare.

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