Accertata l’instaurazione di una stabile convivenza tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 32198 del 05/11/2021, in tema di assegno divorzile ha stabilito che qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.