MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
La Corte di Cassazione Penale, sez. VI, con la sentenza n. 34838 dell’8 luglio 2021, ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, il dato essenziale è rappresentato dall’instaurazione, tra autore e vittima, di un rapporto connotato da reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza; se questo esiste e se, dunque, sussistano tra costoro strette relazioni dalle quali dovrebbero derivare rispetto e solidarietà, non è nemmeno necessaria una stabile o prolungata convivenza, potendo il reato configurarsi anche qualora la coabitazione sia di breve durata, instabile od anomala.