Blocco procedure esecutive su immobili destinati ad abitazione principale: illegittima la seconda proroga
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 22.06.2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 13, comma 14 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, che dispone la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, in considerazione del fatto che non vi è più proporzione nel bilanciamento tra la tutela del creditore e quella del debitore, mentre i giudizi civili e, quindi, anche quelli di esecuzione, dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Il sacrificio richiesto ai creditori, infatti, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva. Il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.