Non basta il ripristino della convivenza per provare l’avvenuta riconciliazione tra i coniugi separati
Non è sufficiente il mero ripristino della convivenza tra gli ex coniugi a dimostrare la loro riconciliazione, con effetto interruttivo della separazione e al punto da bloccare la sentenza di divorzio. Per ottenere tale effetto è necessaria la prova della ricostruzione della comunione spirituale e materiale caratteristica della vita coniugale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, nell’Ordinanza n. 14037 del 21.05.2021, confermando l’orientamento già consolidato della Suprema Corte e rigettando il ricorso di una donna contro il provvedimento che aveva confermato la sentenza di divorzio tra lei e l’ex marito. Per la Corte, infatti, non c’era stata alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, bensì solo una ripresa temporanea della convivenza dovuta a interessi pratici di entrambi gli ex coniugi, come emerso dalle circostanze fattuali accertate (pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza).