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Casa vacanze in condomino? No, se il regolamento vieta di turbare la tranquillità dei condomini

È frequente che nel regolamento predisposto dal costruttore c.d. esterno vi siano norme di natura contrattuale che non consentano l’esercizio di determinate attività specificatamente menzionate e/o impediscano attività e comportamenti che comportino passaggi frequenti di estranei attraverso i beni comuni o che possano comunque turbare la tranquillità della collettività condominiale. Tali clausole, destinate ad imporre limiti ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini, devono essere scritte in modo chiaro ed esplicito e non possono essere interpretate in modo estensivo ed analogico, comprimendo in modo arbitrario le facoltà dei condomini. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 maggio 2021 n. 8012, ha precisato che l’utilizzo da parte di un condomino o suo conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condomino ad uso casa vacanze, comportando, al pari di una locanda a cui è assimilabile, una rapida e continua rotazione della clientela, contrasta con quelle clausole del regolamento di natura contrattuale che vietano di destinare le unità esclusive dei condomini ad attività che possano compromettere la tranquillità della collettività condominiale.

 

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