Lo stalking si può realizzare anche attraverso post pubblicati sulla propria pagina Facebook
Il delitto di atti persecutori può configurarsi anche attraverso interventi sulle proprie pagine dei social network, potendosi realizzare anche attraverso tale utilizzo di internet delle condotte idonee ad intimidire altri con minacce o molestie ed inducendo nelle stesse quella condizione di ansia e timore caratterizzante la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione penale, Sez. V, nella sentenza n. 19363 del 17 maggio 2021.