Il corteggiamento insistente configura reato di molestie
Per la giurisprudenza di legittimità il corteggiamento pressante e non gradito integra il reato di molestia e disturbo alle persone previsto dall’art. 660 del Codice penale; questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione penale, sezione V, nella sentenza n. 7993 del 01.03.2021: “integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà”.