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Ha diritto all’assegno di divorzio la professionista che non ha mai esercitato.

La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, nella Ordinanza n.6529 del 10-03-2021, ha affermato la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio della professionista (nel caso di specie avvocato) che non ha mai esercitato. Nella pronuncia in parola i Giudici di legittimità non hanno accolto la richiesta dell’ex marito di veder revocato l’assegno divorzile in favore della ex moglie, tuttavia, hanno ridotto al minimo il beneficio economico del mantenimento spettante alla professionista che, pur essendo in possesso del titolo abilitativo, non aveva mai esercitato la professione. Gli Ermellini hanno valorizzato il contributo fornito dalla ex moglie alla vita familiare ed alla realizzazione del coniuge (nel caso di specie magistrato) e tanto è bastato a riconoscere il suo diritto a percepire l’assegno divorzile, ma sulla quantificazione dell’importo ha pesato il fatto che la medesima, pur essendo professionalmente qualificata, non si era attivata nel corso degli anni per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonostante fosse ancora abbastanza giovane e, quindi, dotata di una concreta capacità lavorativa che però non ha sviluppato neppure dopo la fine del matrimonio.

 

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