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Contributo al mantenimento della moglie che non ha svolto attività lavorativa, per comune scelta dei coniugi

Ha diritto al mantenimento la moglie che durante il matrimonio non ha svolto attività lavorativa, per comune scelta dei coniugi, intesa a favorire la cura della famiglia a fronte di frequenti spostamenti sul territorio nazionale dovuti all’attività lavorativa del marito: lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 31 dicembre 2020, n. 30014.
La circostanza che il marito, prima della separazione personale tra coniugi, si spostasse frequentemente per opportunità lavorative giustifica l’assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale si è sempre occupata del lavoro domestico per seguire il coniuge nei traslochi professionali. Il collegio della VI Sezione Civile ha evidenziato che la potenziale idoneità della donna a produrre reddito, per l’effetto, risultava limitatissima “per avere sempre svolto, per scelta condivisa dall’altro coniuge, il ruolo di casalinga, ed avere in tal modo contribuito al mantenimento della famiglia, accettando di seguire il marito nei suoi frequenti spostamenti professionali”.

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