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Clausole di forza maggiore e frustrazione del contratto

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus pone a dura prova la continuità delle relazioni commerciali internazionali. Le misure adottate dalle autorità nazionali per far fronte all’epidemia, infatti, rendono impossibile garantire l’esatto adempimento delle relative obbligazioni.

Talvolta i contratti includono clausole di forza maggiore che individuano gli eventi che sollevano il debitore dall’obbligo di adempiere. Di regola, peró, l’evento che rende impossibile la prestazione, comporta solamente l’assenza di responsabilità del debitore, paralizzando la domanda risarcitoria del creditore, ma lascia salve le altre tutele contrattuali (es. azione di riduzione del prezzo o esecuzione di una prestazione alternativa, etc.). 

Tuttavia, non sempre le clausole di forza maggiore son presenti nel contratto e, in questi casi, se si verifica un evento che rende impossibile l’esecuzione della prestazione, la questione non pone particolari problemi nel diritto italiano. Invero, gli artt. 1256 ss. e 1463 ss. c.c. assicurano che l’evento rilevi anche se non previsto nel contratto. 

Diverso è l’esame della stessa situazione negli ordinamenti di common law che sono cruciali nel mondo del commercio internazionale.

Infatti, a differenza di quanto accade nell’ordinamento italiano, in mancanza di una clausola di forza maggiore, le corti anglo-sassoni ricorrono alla dottrina della “frustration” contrattuale.

Secondo questa dottrina, il contratto è “frustrato” se una delle obbligazioni assunte non può essere adempiuta per un sopravvenuto mutamento di circostanze che rende l’esecuzione della prestazione radicalmente diversa rispetto all’impegno originariamente assunto. Il contratto si ritiene, così, caducato. La caducazione contrattuale è quindi conseguenza della frustrazione dell’accordo.

Il contratto non si ritiene invece frustrato se le parti hanno stipulato una clausola di forza maggiore.

In definitiva, nelle relazioni commerciali in cui si rischia che il contenzioso sia deferito a corti o collegi arbitrali ispirati alla common law, è consigliabile assicurarsi di includere nel contratto una clausola di forza maggiore. In tal modo, si eviterà di dover ricorrere alla dottrina della frustrazione – più severa nel determinare se un evento rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione – e con drastiche conseguenze sulla prosecuzione del rapporto contrattuale.