La Corte di Cassazione conferma la condanna penale per il padre licenziato che non ha mantenuto i suoi figli neppure quando lavorava regolarmente
La Corte di Cassazione con la sent. n. 11627/2020 conferma la decisione del giudice di merito di secondo grado perché dalle prove raccolte è emerso che il padre è venuto meno ai suoi obblighi genitoriali, non versando l’assegno di mantenimento mensile per i propri figli, neppure nei periodi anteriori al licenziamento, quando l’uomo ha svolto regolare attività lavorativa. Impensabile infatti e non provato che lo stesso, in quel periodo non abbia messo da parte dei risparmi con cui avrebbe potuto fare fronte ai propri obblighi genitoriali.
La Corte d’Appello confermava la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l’imputato alla pena di 20 giorni di reclusione e a 200 euro di multa, per il concorso formale nel reato di cui all’art. 570 c.p. in quanto con più azioni, facenti parte di un unico disegno criminoso, lo stesso ha fatto mancare ai suoi figli minori i necessari mezzi di sussistenza, omettendo di versare l’assegno mensile di 350 euro.