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Problematiche riguardanti la corresponsione dell’assegno di mantenimento per coniuge e figli durante la crisi da Covid-19.

L’emergenza Covid-19 e la relativa decretazione d’urgenza posta in essere dal Governo italiano per fronteggiare l’odierna crisi sanitaria ha altresì imposto la chiusura temporanea degli esercizi commerciali che svolgono attività non “essenziali”.
Tali “restrizioni” hanno inevitabilmente inciso sullo svolgimento dell’attività lavorativa e molti genitori separati o divorziati hanno dovuto sospendere le proprie attività con tutte le conseguenze reddituali immaginabili.
I medesimi, invero, nei mesi a venire riscontreranno difficoltà a garantire il pagamento dell’importo previsto quale contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore del coniuge.
A tal proposito occorre rilevare che l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia civili – legittimazione dei beneficiari ad azioni esecutive per il recupero del credito – sia penali – rischio di esser perseguiti per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.- .
Ai sensi delle leggi attualmente in vigore, pertanto, occorre precisare che la parte onerata è obbligata a fare fronte ai propri obblighi, così come previsti nei relativi provvedimenti di separazione/ divorzio/ affidamento, nonostante le gravi difficoltà sopravvenite nell’ attuale contesto emergenziale.
Invero, ad oggi, non è ancora intervenuta alcuna regolamentazione ad hoc nè da parte del Governo nè da parte del Parlamento volta a regolamentare la suesposta problematica.
Attualmente, pertanto, ci si trova nell’incapacità di inquadrare giuridicamente e, quindi, di fronteggiare le situazioni di disagio in cui versano sia i soggetti obbligati alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento di figli/coniuge sia i soggetti beneficiari di quanto riconosciuto con provvedimento del Giudice.
Si ritiene che la profonda crisi economica-sociale determinata dall’ epidemia Covid-19 appare situazione inquadrabile nella straordinarietá e, come tale, è da valutarsi quale fenomeno imprevedibile che esula dalla sfera di signoria dell’individuo e che innalza la possibilità di inadempimento di tutte le obbligazioni economiche sorte antecedentemente al periodo dell’emergenza e, quindi, altresì del pagamento dell’assegno di mantenimento.
Per quanto sopra esposto, dunque, si ipotizza, come plausibile soluzione difensiva alla difficoltà incolpevole in cui incorre l’onerato al pagamento, l’istituto dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, disciplinata dagli artt. 1256 a 1258 c.c..
Si rileva pertanto che le situazioni di criticità economica dovuta al lockdown lavorativo imposto dal Governo e, quindi, da causa non imputabile al debitore, potrebbero legittimare la richiesta, quantomeno, di riduzione dell’importo da corrispondere al coniuge e/o alla prole. Pertanto, rammentando la ratio dell’assegno di mantenimento -art. 143 c.c.- nonché i doveri di buona fede, lealtà e correttezza da osservare nell’adempimento delle prestazioni – artt. 1175 e 1176 c.c.- interpretati alla luce del principio costituzionale di solidarietà sociale – art. 2 Cost.- si suggerisce, qualora i rapporti tra le parti siano distesi e quindi lo consentano, di notiziare la parte creditrice circa la condizione di difficoltà. Di conseguenza sarebbe auspicabile attivare una trattativa per addivenire alla formalizzazione di un accordo, anche tramite l’istituto della negoziazione assistita, che preveda la modifica delle condizioni di separazione/ divorzio/ affidamento, sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza in atto.
In questo particolare momento storico appare quanto mai opportuno incentivare l’utilizzo di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, creati proprio con finalità deflattive del contenzioso per ottenere una risoluzione immediata di problematiche sorte tra parti che siano collaborative nel rinvenimento di un accordo volto alla tutela dei propri diritti.
La negoziazione assistita, peraltro, in ragione della celerità che caratterizza il proprio svolgimento, rappresenterebbe un valido strumento da utilizzare soprattutto in controversie che vedono coinvolti figli minori che, pertanto, riceverebbero a stretto giro una pronta attenzione alle loro esigenze.
Viceversa, laddove vi sia tra le parti una forte ed accesa conflittualità, l’unica soluzione percorribile sarà quella di ricorrere in via d’urgenza al Tribunale, affinché vengano emessi i provvedimenti ritenuti necessari specie nell’interesse della prole.
Infine, si precisa che le situazioni sopra descritte, seppur calate nel contesto dell’emergenza nazionale tutt’ora in corso, sono da ritenersi come situazioni dal carattere ordinario.
Infatti, attesa di un intervento legislativo mirato sul punto, destano preoccupazione le situazioni in cui il coniuge abbia diminuito la propria capacità reddituale non per la chiusura momentanea dell’esercizio, ma per la eventuale perdita del posto di lavoro, determinando così in ipotesi più estreme un inevitabile stato di indigenza in capo all’intera famiglia.
Relativamente a tali episodi, in primis, occorre rammentare che l’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli, obbligo questo che grava su di essi in senso primario ed integrale. Da ciò deriva il fatto che, se uno dei due non puó adempiere, l’altro, se è in grado, dovrà fare fronte alle necessità della prole con tutte le proprie risorse lavorative, patrimoniali e reddituali.
Soltanto in via subordinata, invece, si concretizza l’obbligo degli ascendenti, previsto dall’ art. 316 bis c.c., di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli.
Tale premessa appare necessaria per comprendere l’urgente problematicità della situazione e, quindi, la necessitá di una statuizione al riguardo, volta altresì a scongiurare il configurarsi di una nuova “emergenza” in un momento già critico come quello attuale.
Si auspicano quindi dapprima misure dal carattere assistenziale – istituzione di un fondo di garanzia per il contenimento immediato dello stato di bisogno- in favore sia del coniuge impossibilitato al versamento del mantenimento sia del beneficiario inabile nel provvedere al suo sostentamento e/o della prole minore.

 

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