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Lavoro subordinato: Apprendistato

Pur in mancanza di una espressa previsione, deve affermarsi che anche il contratto di apprendistato, disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’articolo 19 della legge n. 25 del 1955 prevede, infatti, che in caso di mancata disdetta a norma dell’art. 2118 c.c. al termine del periodo di apprendistato, l’apprendista sia mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e con il computo del periodo di apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore. La stessa previsione normativa della disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c., cioè con periodo di preavviso, corrisponde all’esigenza, propria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi improvvisamente di fronte allo scioglimento del rapporto.