Assicurazione R.C. Professionale Unipol N. 65/81214027

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Concordato preventivo

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, L. fallimentare rientra tra quelli sorti “in funzione” della procedura e, come tale, ai sensi dell’ art. 111, comma 2 della citata legge (norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un’eccezione al principio della “par condicio creditorum” al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa) va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

 

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