Per la Cassazione la separazione personale tra i coniugi e la cessazione della convivenza ostacolano il sorgere dei diritti di abitazione e uso
L’art. 540, comma 2 c.c. sancisce che al coniuge del defunto sia riservato il diritto di abitazione “sulla casa adibita a residenza familiare”, nonché quello di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Ciononostante, tale diritto è ritenuto non spettante al coniuge superstite qualora sia precedentemente intervenuta una separazione legale dal de cuius: la norma in esame, infatti, è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi dopo la separazione.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 15277/2019, respingendo il ricorso di una donna che aveva avanzato azione di riduzione, ritenuta inammissibile dai giudici di merito, con riferimento alla successione del coniuge separato.