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Genitore 1 e genitore 2: il Tribunale di Agrigento dice no a una coppia di donne

Non è fondata la richiesta di rettifica dell’atto di nascita dello stato civile ai sensi dell’ art. 95 D.P.R. n. 396/2000 nel senso di sostituire alla maternità e alla paternità l’indicazione della qualità di “genitore 1” e di “genitore 2” nonché quella di attribuire ai due soggetti la stessa qualità di “madri”, a ciò ostandovi il principio di “tipicità” degli atti dello stato civile e il loro contenuto “vincolato”. Lo stabilisce il Tribunale di Agrigento, sentenza 15.05.2019

 

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