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Nella determinazione dell’assegno di divorzio assume rilievo la durata della vita in comune e la formazione del patrimonio.

Una donna ricorreva avverso il provvedimento della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegno di mantenimento di euro 250 mensili disposto dal Tribunale in suo favore ed a carico del marito. Ella sosteneva che la differenza reddituale tra le parti (39.000 euro annui lordi per il marito e 18.000 per lei) dava luogo ad una rilevante disparità economica, idonea a determinare l’applicazione del principio assistenziale. Invocava altresì il criterio risarcitorio, che a suo dire avrebbe dovuto avere incidenza nella determinazione quantitativa dell’assegno ed il criterio del pregresso tenore di vita, nonché il rilievo delle aspettative esistenti nel corso del matrimonio. La Cassazione rigettava il ricorso, confermando la valutazione della Corte in ordine alla breve durata della vita in comune ed alla non incidenza di essa sulla formazione del patrimonio delle parti e rilevando che, in ordine a tali aspetti, non erano stati sostanzialmente spiegati motivi di impugnazione, essendosi la ricorrente soffermata unicamente sulla disparità reddituale. In relazione al criterio risarcitorio, la sentenza di legittimità affermava che le ragioni poste a sostegno di esso erano meramente assertive e sfornite di prova. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 7 maggio 2019, n. 12021.

 

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