Sospese le visite tra il genitore e il figlio adolescente, affidato e collocato presso l’altro genitore, che ha rifiutato di avere con lui ogni rapporto.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 11170/2019, ha precisato che è corretta la decisione del giudice di primo grado che, anziché imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili, decide di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti tra genitore e figli, così respingendo il ricorso di un padre che aveva chiesto al giudice di regolare il diritto di visita con la figlia sedicenne affidata e collocata presso la madre.