No alla sentenza che accoglie “acriticamente” la CTU
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9110 del 2 aprile 2019, ha affermato che il vizio di motivazione del CTU, se recepito acriticamente in sentenza, si traduce in un “omesso esame di un fatto decisivo” che da solo giustifica l’annullamento con rinvio e ricorda che in linea di principio la legge 4 marzo 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia di origine un carattere prioritario. Pertanto la Suprema Corte mira a garantire questo diritto, considerando l’ambiente familiare di origine come quello più idoneo, in astratto, per l’armonico sviluppo psicofisico dell’interessato. La dichiarazione di adottabilità, dunque, deve sempre essere motivata come “soluzione estrema”.