Collocazione alternata del minore alla luce della recente pronuncia del Tribunale civile di Catanzaro (sez. I^, decreto n°433 del 28 febbraio 2019)
A partire dalla scorsa estate si sono intensificati dibattiti e scontri, tanto nelle aule di tribunali quanto nelle piazze, sull’opportunità di introdurre la c.d. “shared residence” quale regola in punto di affido di figli minori; ciò a seguito del deposito del DDL Pillon. I sostenitori della necessità di abolire la figura del genitore collocatario partono da un dato reale: in Italia, troppo spesso, l’affido condiviso risulta tale solo formalmente. Troppo spesso, infatti, dati alla mano, in Italia il genitore che non vive con la prole riesce a trascorrere con la prole tempi superiori al 30-40% del totale solo nel 3-4% dei casi.[
La Suprema Corte, con ordinanza n. 4060 del 15.02.17, intervenendo sulla questione aveva dato atto del limitato utilizzo in Italia della collocazione alternata, affermando che la medesima potrebbe avere “…un effetto destabilizzante per molti minori”.
Di recente diverse testate giornalistiche hanno portato agli onori della cronaca regionale e nazionale una pronuncia con cui il Tribunale civile di Catanzaro ha disposto “…l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con tempi paritetici di permanenza del minore presso i due genitori…”.
Il decreto n°443 del 28 febbraio 2019 ha senza dubbio una portata innovativa, rappresentando il primo caso in Italia in cui un Tribunale abbia disposto tempi paritetici di frequentazione del minore in assenza di una domanda congiunta in tal senso da parte dei rispettivi genitori.