la Cassazione “riabilita” il tenore di vita nel divorzio
Con l’ord. n. 4523/2019 la Corte di Cassazione ha eccezionalmente “riabilitato” una decisione del giudice a quo che, nel confermare l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, aveva deciso in base al criterio, non più attuale, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La motivazione di una simile riabilitazione si rintraccia nella circostanza che il giudice a quo ha seguito un percorso argomentativo “bilanciato”, guardando con prudenza al criterio del tenore di vita ed evitandone ogni forzatura, decidendo in sintonia con quanto stabilito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite in materia (n. 18287/2018) che hanno rivendicato la natura composita del giudizio di accertamento del diritto alla percezione dell’assegno.
La Corte d’appello aveva provveduto a liquidare l’assegno divorzile in favore della signora confermando, come già il primo giudice, anche nella determinazione del quantum, l’assunto che non potesse dubitarsi del diritto in capo alla donna a godere dell’assegno, essendo processualmente certo che la stessa non gode di alcun reddito e “ancor meno gode di un reddito adeguato a tenore di vita (molto elevato in ragione delle potenzialità economiche del coniuge) tenuto durante il matrimonio”.