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Risoluzione del contratto di vendita immobiliare per inadempimento

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto di compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia è giustificato in quanto l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali. Di talché a fronte di un’assunzione della garanzia circa la regolarità urbanistica del bene, ove il certificato, peraltro, sia esistente, l’omessa risposta alle richieste di consegna dello stesso da parte del promissario acquirente in epoca prossima alla scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, allorquando quindi si palesi la necessita di entrarne in possesso, costituisce comportamento evidentemente contrario ai principi di buona fede, laddove allo stesso faccia poi seguito la dichiarazione di recesso del promittente venditore sul presupposto del mancato rispetto del termine de quo; in tal caso deve, pertanto, farsi accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del promissario alienante. In tale senso si è espessa ultimamente la Cort di Cassazione con sent. n. 622 del 14.01.2019 .