Responsabilità per illecito trattamento dei dati personali
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’ 8 gennaio 2019, n. 207 afferma che, in tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.