Bigenitorialità alla luce della ordinanza del 10/12/2018 n° 31902 della Suprema Corte
In tema di affidamento del figlio minore, la bigenitorialità non comporta l’applicazione di una proporzione matematica paritaria dei tempi di frequentazione del minore, ma richiama il diritto di ciascun genitore – e del figlio – ad essere presente in maniera significativa nella sua vita.
Rilevano il modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un costante rapporto, le abitudini di vita di ciascun genitore e l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 dicembre 2018 n. 31902, dice no all’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore e ricorda cosa significa il diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto di ciascun genitore e del figlio ad essere presente in maniera significativa nella sua vita.Tale diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.
Infatti, ricorda la Corte, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice deve compiere nell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori, riguarda le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione causata dalla disgregazione dell’unione.