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Responsabilità medica e danno da nascita indesiderata

Il danno da nascita indesiderata rappresenta uno degli effetti più delicati della responsabilità medica, che da tempo è oggetto di significative pronunce giurisprudenziali che, negli anni, ne hanno specificato la portata e il perimetro della rilevanza giuridica. Con la sentenza numero 19151/2018, ad esempio, la Corte di cassazione ha chiarito che è onere del genitore che agisce per il risarcimento del danno da nascita indesiderata dimostrare che, se la madre fosse stata adeguatamente informata di un’anomalia del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza. Per i giudici della terza sezione civile, tale prova può essere data anche tramite praesumptio hominis, sulla base di inferenze desumibili dagli elementi di prova. Si possono far valere, ad esempio, le precarie condizioni psico-fisiche della donna; il ricorso, da parte sua, al consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro; le pregresse manifestazioni di pensiero della gestante in ordine all’opzione abortiva. Sul sanitario grava poi la prova contraria, ovverosia l’onere di dimostrare che, per qualsivoglia ragione, la madre non si sarebbe comunque determinata all’aborto.

 

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