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Danno non patrimoniale

Con sentenza n. 10596  in data 4.05.2018, la Corte di Cassazione propone una lettura costituzionalmente orientata dell’ art. 2059 c.c, unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale. La tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In tal senso, sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza. (Nella specie è stata correttamente negata tutela risarcitoria al pregiudizio esistenziale derivato al viaggiatore in conseguenza della soppressione del treno, della mancata coincidenza e di interruzioni di servizio, in quanto non rilevante al punto tale da superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione del diritto leso, imprescindibile ai fini del ristoro del danno in parola.).

 

 

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