Dal 6 aprile 2018 in vigore il nuovo art. 570-bis c.p.
Il decreto n. 21/2018 interviene sull’ assetto normativo che affidava a leggi speciali quali l’ art. 3 della legge n. 54/2006 e l’art. 12-sexies Legge n. 898/1970 alcune specificazioni in materia di violazione degli abblighi di assistenza familiare, operando richiami che sovente hanno portato a difficoltà interpretative e applicative provocate dalla necessità di coniugare la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. con quelle che a tale norma facevano esplicito riferimento. Pertanto, il legislatore ha ufficialmente aggiunto al codice penale, dopo l’art. 570, il nuovo art. 570-bis che si occupa della ” Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio“.
La norma stabilisce espressamente che le pene previste dall’articolo 570 si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.