Se un genitore ostacola il rapporto tra l’ex e il figlio scatta la condanna ex art. 614-bis c.p.c.
Così ha deciso il Tribunale di Milano, sez. IX, con un decreto del 7 gennaio 2018 pronunciatosi in ambito di un procedimento ex art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). In particolare, la madre viene ammonita ex art. 709-ter c.p.c. e invitata a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole e ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio. lnoltre il Tribunale dispone,quale ulteriore “sanzione punitiva” che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, in base all’art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta), che la signora sia condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia “costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva” e che sia altresì condannata al pagamento, in favore dell’ex, della somma di euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) lui assegnata.