Non spetta alcun assegno di divorzio all’ex coniuge economicamente autonomo che vive, senza oneri di locazione, in una casa di famiglia.
ll Tribunale di Roma, nella sentenza n. 18063/2017 dello scorso 29 settembre (Presidente Mangano, Estensore Mauro) ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, una coppia, senza figli, che era stata inizialmente autorizzata a vivere separata.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la resistente abbia mezzi adeguati per potersi mantenere autonomamente e sia libera dal bisogno, ossia economicamente indipendente: la donna, laureata e dipendente della Corte dei Conti ha dichiarato al fisco nel 2017 un reddito annuo netto da lavoro dipendente di oltre 24.000,00 euro. Inoltre, la richiedente vive, gratuitamente, in una casa di proprietà della madre ed è comproprietaria di alcuni immobili e locali condominiali da cui riscuote rendite.
Nonostante la donna affermi che tali rendite siano destinate a far fronte alle necessità dell’anziana madre, invalida e bisognosa di cure, il giudice non trova prove di tale spese sostenute. Inoltre, chiarisce il Tribunale, “per quanto possa essere encomiabile il desiderio di un figlio di volere per il proprio anziano genitore il meglio, tale volontà non può certo gravare, neanche indirettamente, sulle risorse economiche dell’ex coniuge“