Assicurazione R.C. Professionale Unipol N. 65/81214027

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Il danno da perdita del congiunto deve essere provato

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto è necessaria l’allegazione e la prova di chi lo domanda. Sul punto la Corte di cassazione è di recente tornata con l’ordinanza numero 907/2018, rilevando che tale danno “quale tipico danno – conseguenza non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa)“. Il danno per la perdita del rapporto parentale è un pregiudizio che si proietta nel futuro e con riferimento al quale, pertanto, è consentito tenere conto degli elementi oggettivi forniti dal danneggiato ricorrendo a valutazioni prognostiche e presunzioni. In ogni caso, è indispensabile che esso venga descritto compiutamente e che i suoi elementi costitutivi vengano allegati e provati, facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Ai fini della liquidazione, poi, occorre procedere a una valutazione equitativa basata sull’ intensità del vincolo familiare, sulla situazione di convivenza e su ogni ulteriore circostanza rilevante (consistenza del nucleo familiare, abitudini di vita, età della vittima e dei superstiti, …).

 

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