Se la moglie è autosufficiente economicamente, può non essere mantenuta sin dal momento della separazione, a prescindere dal reddito del marito, anche qualora sia significativamente più elevato. Ciò che rileva è la capacità dei coniugi, dopo la cessazione dell’unione, di badare a se stessi con i propri mezzi. Tale capacità, se sussistente, esclude il diritto a percepire qualsiasi assegno da parte dell’ex più ricco. È questa sostanzialmente la massima che si ricava dalla recente pronuncia della Corte di Appello di Roma in data 5.12.2017. Il decreto, così, recepisce l’orientamento appena sposato dalla Cassazione in materia di assegno di divorzio (sent. n. 11504/2017) e lo estende anche alla precedente fase della separazione.