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La manovra di bilancio 2018 estende il privilegio generale ex art. 2751-bis c.c. alle retribuzioni dei professionisti anche per IVA e contributi integrativi

L’art. 2751-bis, c.c., rubricato “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane” prevede che abbiano privilegio generale sui mobili una serie di crediti, tra cui quelli riguardanti “le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.
La manovra di bilancio, tuttavia, ha precisato che le retribuzioni dei professionisti da considerarsi privilegiate, includeranno altresì il “contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.

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