Per la Cassazione la persistente conflittualità con la ex moglie non permette la co-assegnazione della casa coniugale
Con ordinanza numero 26709/2017, depositata il 10 novembre 2017, la Corte di cassazione ha rigettato su tutti i punti il ricorso di un uomo che si era rivolto ai giudici di legittimità per veder riformata la sentenza della Corte d”appello di Brescia che, tra le altre cose e confermando in toto la decisione del Tribunale, non aveva accolto la sua domanda di assegnazione parziale della casa coniugale previa realizzazione di opere edilizie di suddivisione della stessa. Per i giudici del merito, infatti, alla pretesa del marito ostava la forte conflittualità che caratterizzava i suoi rapporti con la ex moglie, cui la casa coniugale era stata assegnata già in primo grado. Del resto, va ricordato che in forza dell”articolo 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell”interesse dei figli”, dal quale quindi non può in alcun modo prescindersi.