Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno
Il decreto del Ministero della Giustizia pubblicato lo scorso 14 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che può accedere al Fondo di solidarietà il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi. Questi si deve trovare in tale condizione per non aver ricevuto l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge che vi è tenuto. Tale condizione viene quantificata con un indice Isee inferiore o uguale a 3.000 euro.