Inquinamento acustico: l’interesse a una normale qualità della vita prevale sulle esigenze di produzione
La Cassazione Civile con sentenza 12/07/2016 n° 14180 afferma che in tema di immissioni acustiche, è necessario accertare in concreto il superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione.