CONDOMINIO: l’art 2054 c.c. e la R.C. auto non si applicano in caso di investimento su piste da sci
Cass. Civ.sez. III , sentenza 20.10.2016, n. 21254.
Presupposto dell’applicazione dell’articolo 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta.
FONTE /www.cortedicassazione.it/