CONDOMINIO
Cass. civ. Sez. Unite, 10-05-2016, n. 9449 (rv. 639821)
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9449 del 10.05.2016, sono intervenute sul tema di riparto della responsabilità per danni provocati dal lastrico solare, ove l’uso dello stesso sia esclusivo di uno solo dei condomini. La Corte di Cassazione ha stabilito che dei danni da infiltrazioni provocati nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario dell’ultimo piano, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. (Rigetta, App. Roma, 24/07/2007)
FONTI
CED Cassazione, 2016