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CONDOMINIO: il divieto di adibire gli appartamenti a bed and breakfast va trascritto

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/10/2016 n° 21024

La Cassazione, afferma che la clausola del regolamento condominiale che limiti la destinazione delle unità immobiliari deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulti nella nota di trascrizione.La sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024 afferma decisamente che la previsione regolamentare di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive debba essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche. Ricondotta alla servitù, l’opponibilità ai terzi acquirenti della clausola del regolamento che stabilisce i limiti alla destinazione delle proprietà esclusive va, quindi, regolata facendo attenzione riguardo alla trascrizione del relativo peso, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”.

FONTE /www.cortedicassazione.it/