RISARCIMENTO DANNI: Dovuto il risarcimento in caso di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico a causa di una barriera architettonica
Cass. Civ., Sent. del 23/09/2016 n. 18762
La situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all’utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.
FONTE /www.cortedicassazione.it/