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RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI DA ANIMALI

Cass. civ. Sez. III, 20-05-2016, n. 10402 (rv. 640035)

La III sezione della Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza avente ad oggetto la responsabilità per danni cagionati da animali, ha stabilito che la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra il proprietario e l’animale. Unico limite al riconoscimento della responsabilità dello stesso è rappresentato dal caso fortuito. Pertanto la prova del caso fortuito – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.

 

FONTE /www.cortedicassazione.it/