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Matrimonio e Divorzio – Prova in genere in materia civile

La Suprema Corte ha stabilito che la diversità dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno divorzile, rispetto a quelli prescritti dall’art. 156 c.c. per l’assegno di mantenimento, non esclude che si possa tenere conto delle condizioni economiche presenti all’atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi nel corso dell’istruttoria processuale. Tali elementi possono, infatti, costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima non ha fornito la prova della sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell’assegno, in ossequio al principio di acquisizione vigente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui tutte le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del Giudice.