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Matrimonio e divorzio – Imposte e tasse in generale

L’art. 144 c.c. (rubricato “Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia”), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Pertanto anche la normativa tributaria (in particolare l’art. 2 del D.L. 12 del 1985) va letta ed applicata considerando come primario l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra “entità”, quale la famiglia stessa. Conseguentemente, ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, e pertanto in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale comune. Detto principio è applicabile in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

 

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